Accordo

Art. 16

Disposizioni relative ai funzionari invitati

In vigore dal 22 giu 2005
Disposizioni relative ai funzionari invitati 1. Quando i funzionari di entrambe le Parti Contraenti si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di giustificare la loro condizione ufficiale. 2. I funzionari designati dall'Amministrazione richiedente ad essere presenti nel territorio della Parte contraente adita, coane stabilito negli , hanno un ruolo puramente consultivo. 3. Essi, mentre sono lì, godono della protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte contraente nella misura stabilita dalla legge ivi in vigore e sono responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-16

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