Accordo
Art. 19
In vigore dal 22 giu 2005
1. Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, o pregiudicare qualunque interesse professionale o commerciale legittimo, l'assistenza può essere rifiutata oppure fornita nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita.
2. Qualora l'Amministrazione richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata dall'Amministrazione adita, essa ne da menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione adita.
3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione adita qualora esistano motivi per ritenere che interferisca con indagini, procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione adita consulta l'Amministrazione richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-19