Accordo

Art. 23

In vigore dal 22 giu 2005
1. Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e per via diplomatica le controversie o le altre difficoltà relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo. 2. Le controversie o le difficoltà irrisolte vengono composte per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003. — Testo vigente | Portale Normativo