Accordo
Art. 20
In vigore dal 22 giu 2005
1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni doganali rinunciano a tutte le richieste di rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Le spese e le indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché i costi per gli interpreti e i traduttori, qualora non siano funzionari dello Stato, sono presi in carico dall'Amministrazione richiedente.
3. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese di natura elevata o straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-20