Accordo

Art. 13

Mezzi per ottenere le informazioni

In vigore dal 22 giu 2005
Mezzi per ottenere le informazioni 1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni richieste, avvia le inchieste volte ad ottenere quelle informazioni. 2. Se l'Amministrazione adita non è l'autorità competente per svolgere le inchieste, essa può, oltre ad indicare l'Autorità competente, trasmettere la richiesta all'Autorità competente.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-13

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Mezzi per ottenere le informazioni (Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo