Accordo
Art. 13
Mezzi per ottenere le informazioni
In vigore dal 22 giu 2005
Mezzi per ottenere le informazioni
1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni richieste, avvia le inchieste volte ad ottenere quelle informazioni.
2. Se l'Amministrazione adita non è l'autorità competente per svolgere le inchieste, essa può, oltre ad indicare l'Autorità competente, trasmettere la richiesta all'Autorità competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-13