Accordo

Art. 10

In vigore dal 22 giu 2005
1. Le informazioni originali vengono richieste unicamente nei casi in cui le copie sarebbero insufficienti e verranno restituite quanto prima. I diritti a ciò relativi dell'Amministrazione adita o di terzi rimangono inalterati. 2. Qualsiasi informazione da scambiare ai sensi del presente Accordo viene accompagnata da tutte le informazioni necessarie per la loro interpretazione e il loro uso.
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