Accordo

Art. 5

Particolari tipi di informazioni

In vigore dal 22 giu 2005
Particolari tipi di informazioni Le Amministrazioni adite, su richiesta, forniscono all'Amministrazione richiedente informazioni: a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione adita; b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione adita e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-5

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