Accordo
Art. 5
Particolari tipi di informazioni
In vigore dal 22 giu 2005
Particolari tipi di informazioni
Le Amministrazioni adite, su richiesta, forniscono all'Amministrazione richiedente informazioni:
a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione adita;
b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione adita e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-5