Accordo

Art. 2

In vigore dal 22 giu 2005
1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali in base alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale per prevenire, indagare e combattere le infrazioni doganali. 2. Tutta l'assistenza fornita da una Parte contraente nel quadro del presente Accordo, viene assicurata in conformità alle proprie disposizioni legislative nazionali ed entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili per la propria Amministrazione doganale. 3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea. 4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza anministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale. 5. Le disposizioni del presente Accordo non danno origine a nessun diritto da parte di nessuna persona di impedire l'esecuzione di una richiesta.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-2

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