Accordo

Art. 1

In vigore dal 22 giu 2005
Allegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "Parti Contraenti", CONSIDERANDO l'importanza di assicurare la esatta determinazione dei dazi doganali e le altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare un'adeguata applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, includendo tra queste ultime anche quelle sull'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti giuridici sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati; CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sanitari e culturali; RICONOSCENDO la necessità della cooperazione internazionale in questioni relative all'attuazione e all'applicazione della normativa doganale; CONVINTI che l'azione di contrasto delle infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali basata su disposizioni giuridiche mutuamente convenute; CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società; TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953; TENUTO CONTO delle Convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure di controllo relative a merci specifiche; TENUTO CONTO anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione. HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Al fini del presente Accordo si intende per: a) "Amministrazione doganale", nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica di Moldova il Dipartimento delle Dogane; b) ``legislazione doganale", le leggi e i regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali relativamente a: - importazione, esportazione, trasbordo, transito, immagazzinamento e circolazione delle merci; - riscossione, garanzia e restituzione di dazi e tasse relativi all'importazione e all'esportazione; - misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi; - lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope; c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale; d) "informazioni ", qualsiasi dato, trattato o meno, analizzato o meno, e qualsiasi documento, relazione, o altra forma di comunicazione, anche elettronica, e relative copie certificate o autenticate; e) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o prelievi, percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea; f) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nella perpetrazione dell'infrazione doganale; g) "funzionario", qualunque funzionario doganale o di altro servizio pubblico designato dall'Amministrazione doganale; h) "persona", tanto persone fisiche che giuridiche, a meno che il contesto non richieda altrimenti; i) "dati personali", ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile; j) "Amministrazione adita", l'Amministrazione doganale dalla quale si richiede assistenza; k) "Amministrazione richiedente", l'Amministrazione doganale che richiede assistenza; 1) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003. — Testo vigente | Portale Normativo