Accordo

Art. 4

Informazioni relative alle infrazioni doganali

In vigore dal 22 giu 2005
Informazioni relative alle infrazioni doganali 1.Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attività, progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale. 2.Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-4

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Informazioni relative alle infrazioni doganali (Art. 4 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.) — Testo vigente | Portale Normativo