Accordo
Art. 4
Informazioni relative alle infrazioni doganali
In vigore dal 22 giu 2005
Informazioni relative alle infrazioni doganali
1.Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attività, progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.
2.Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-4