Accordo
Art. 3
Informazioni per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale
In vigore dal 22 giu 2005
Informazioni per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale
Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni che contribuiscono ad assicurare l'adeguata applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'indagine e la lotta alle infrazioni doganali. Tali informazioni possono comprendere:
(a) nuova legislazione doganale e tecniche di applicazione di provata efficacia;
(b) nuove tendenze, mezzi o metodi di perpetrazione delle infrazioni doganali;
(c) merci note per essere oggetto di infrazioni doganale, nonché metodi di trasporto e di immagazzinamento utilizzati relativamente a tali merci;
(d) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
(e) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-3