Accordo
Art. 6
Notifica
In vigore dal 22 giu 2005
Notifica
Su richiesta, l'Amministrazione adita notifica alla persona residente o domiciliata sul territorio della Parte Contraente adita qualsiasi decisione formale relativa a quella persona adottata dall'Amministrazione richiedente in applicazione della legislazione doganale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-6