Art. 6 · Notifica
Accordo

Art. 6

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Notifica

In vigore dal 22 giu 2005
Notifica Su richiesta, l'Amministrazione adita notifica alla persona residente o domiciliata sul territorio della Parte Contraente adita qualsiasi decisione formale relativa a quella persona adottata dall'Amministrazione richiedente in applicazione della legislazione doganale.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-6