Art. 15 · Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita
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Art. 15

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Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita

In vigore dal 22 giu 2005
Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita Se l'Amministrazione adita giudica utile o necessario che un funzionario dell'Amministrazione richiedente sia presente quando, a seguito di una richiesta, vengono attuate misure di assistenza, ne informa l'Amministrazione richiedente.
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urn:nir:stato:legge:2005-06-01;107#art-a-15