Convenzione

Art. 62

Agevolazioni, privilegi e immunità

In vigore dal 11 ago 2004
Agevolazioni, privilegi e immunità 1. Gli della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità ditali Uffici consolari sono regolate dagli della presente Convenzione. 2. Gli comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità ditali funzionari consolai vengono disciplinati dagli . 3. I privilegi e le immunità previste dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. 4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-62

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Agevolazioni, privilegi e immunità (Art. 62 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo