Convenzione
Art. 62
Agevolazioni, privilegi e immunità
In vigore dal 11 ago 2004
Agevolazioni, privilegi e immunità
1. Gli della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità ditali Uffici consolari sono regolate dagli della presente Convenzione.
2. Gli comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità ditali funzionari consolai vengono disciplinati dagli .
3. I privilegi e le immunità previste dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con il consenso dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-62