Convenzione

Art. 57

Disposizioni relative agli aeromobili

In vigore dal 11 ago 2004
Disposizioni relative agli aeromobili Le disposizioni contenute negli articoli da 51 a 56 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altri accordi internazionali vigenti tra le due Parti Contraenti.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-57

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