Convenzione

Art. 59

Competenza territoriale

In vigore dal 11 ago 2004
Competenza territoriale I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-59

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Competenza territoriale (Art. 59 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo