Convenzione

Art. 63

Protezione dei locali consolari

In vigore dal 11 ago 2004
Protezione dei locali consolari Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-63

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Protezione dei locali consolari (Art. 63 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo