Convenzione
Art. 63
Protezione dei locali consolari
In vigore dal 11 ago 2004
Protezione dei locali consolari
Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione o danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-63