Convenzione

Art. 68

Protezione dei funzionari consolari onorari

In vigore dal 11 ago 2004
Protezione dei funzionari consolari onorari Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-68

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Protezione dei funzionari consolari onorari (Art. 68 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo