Convenzione

Art. 71

Esenzione dai servizi personali

In vigore dal 11 ago 2004
Esenzione dai servizi personali Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, nonché dagli oneri militari quali requisizioni, contribuzioni militari ed acquartieramento di militari.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-71

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Esenzione dai servizi personali (Art. 71 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo