Convenzione
Art. 69
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza
In vigore dal 11 ago 2004
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza
I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano un'attività professionale o commerciale a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-69