Convenzione

Art. 69

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza

In vigore dal 11 ago 2004
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano un'attività professionale o commerciale a carattere lucrativo nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-69

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Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza (Art. 69 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo