Convenzione

Art. 70

Esenzione fiscale

In vigore dal 11 ago 2004
Esenzione fiscale Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-70

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Esenzione fiscale (Art. 70 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo