Convenzione
Art. 65
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
In vigore dal 11 ago 2004
Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari
L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purchè siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-65