Convenzione
Art. 61
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo
Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato terzo, a condizione che lo Stato di residenza non si opponga.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-61