Convenzione

Art. 61

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato terzo, a condizione che lo Stato di residenza non si opponga.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-61

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Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo (Art. 61 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo