Convenzione

Art. 56

Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

In vigore dal 11 ago 2004
Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo 1 - In caso di decesso o di scomparsa a bordo della nave del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per predisporre l'inventano degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, per compiere gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e, se del caso, per la liquidazione della successione. 2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige, al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventano dei beni, di cui una copia conforme è consegnata alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione. 3 - Il funzionario consolare che esercita i diritti in materia di successione, di cui al presente articolo, deve agire nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-56

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Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo (Art. 56 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo