Convenzione

Art. 55

Danneggiamento, incaglio e naufragio di una nave

In vigore dal 11 ago 2004
Danneggiamento, incaglio e naufragio di una nave 1 - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio e la preservazione della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico, e degli altri oggetti a bordo. 2 - In tal caso le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione della vita delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave. 3 - Quando una nave naufraga, e oggetti parte di detta nave o del suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e nè il proprietario della nave o del carico, nè un suo rappresentante, nè gli assicuratori nè il comandante sono presenti o non possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare è autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante del proprietario della nave, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, in conformità alla legislazione dello Stato di residenza. 4 - I funzionari consolari sono altresì autorizzati ad adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva o in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorità competenti dello Stato di residenza dovranno informare al più presto il funzionario consolare dell'esistenza di tali oggetti. 5 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga. 6 - Nessuna imposta e tassa sull'importazione di merci può essere percepita dalle Autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati da una nave naufragata o incagliata o che fanno parte di essa, a meno che tali oggetti vengano sbarcati per l'uso o il consumo nel territorio dello Stato di residenza. 7 - Le Autorità dello Stato di residenza non possono percepire alcuna imposta e tassa di importazione oltre a quelle di cui al comma precedente, per quanto riguarda la nave naufragata o incagliata o il suo carico, salvo imposte e tasse di importazione di analoga natura e di analogo importo che sarebbero percepite in circostanze analoghe su navi dello Stato di residenza.
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Danneggiamento, incaglio e naufragio di una nave (Art. 55 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo