Convenzione
Art. 60
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolai nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo.
2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolai della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Georgia funzioni consolai a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-60