Convenzione

Art. 58

Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari

In vigore dal 11 ago 2004
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari I funzionari consolari sono altresì autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-58

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Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari (Art. 58 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo