Convenzione
Art. 58
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari
In vigore dal 11 ago 2004
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari
I funzionari consolari sono altresì autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-58