Convenzione
Art. 53
Repressione di reati commessi a bordo
In vigore dal 11 ago 2004
Repressione di reati commessi a bordo
1 - Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra la Repubblica Italiana e la Georgia, le autorità competenti dello Stato di residenza non possono esercitare atti di giurisdizione penale sia a terra sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, in relazione a reati commessi a bordo, ad eccezione di:
a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;
b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;
c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni;
d) casi in cui il funzionario consolare l'ha richiesto o ha dato il suo consenso;
e) reati in materia di traffico illecito di persone, di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2 - Le disposizioni di cui al comma I del presente articolo si applicano altresì nel caso in cui le autorità competenti dello stato di residenza convocano il Comandante o un altro membro dell'equipaggio della nave dello stato d'invio per prestare, a terra, testimonianza su fatti connessi con la nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-53