Convenzione
Art. 51
Assistenza alle navi
In vigore dal 11 ago 2004
Assistenza alle navi
1 - Il funzionario consolare ha il diritto di prestare assistenza e ausilio ad una nave dello Stato di invio che si ritrovi in un porto, nelle acque interne o nelle acque territoriali dello stato di residenza.
2 - Il comandante ed i membri dell'equipaggio hanno il diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave e questi può svolgere in piena libertà le funzioni previste dall' senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.
3 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Georgia, il comandante e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verrà concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Se tali Autorità vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilità materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, le Autorità informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.
4 - Il Capo dell'Ufficio consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; dette Autorità forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutarla motivatamente in ciascun caso specifico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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