Convenzione
Art. 52
Poteri del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio
In vigore dal 11 ago 2004
Poteri del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio
I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformità della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:
a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;
b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione della nave;
e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio;
g) di adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante nonché per l'assunzione e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;
h) di ricevere, formare o autenticare dichiarazioni e rilasciare ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato di invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave o concernente il suo carico;
i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;
k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri;
l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti;
m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale in sede giudiziaria;
n) di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi della legge vigente nello Stato d'invio in materia marittima;
o) di compiere gli atti d'inventano e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.
p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;
Storico versioni
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