Convenzione
Art. 49
Protezione dei minori e degli incapaci
In vigore dal 11 ago 2004
Protezione dei minori e degli incapaci
1 - Le Autorità dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore.
2 - I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza, ed alle Convenzioni internazionali in vigore da le parti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.
3 - I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorità dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-49