Convenzione

Art. 46

Depositi consolari

In vigore dal 11 ago 2004
Depositi consolari I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti, e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'inviolabilità prevista all' della presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-46

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Depositi consolari (Art. 46 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo