Convenzione
Art. 46
Depositi consolari
In vigore dal 11 ago 2004
Depositi consolari
I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti, e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'inviolabilità prevista all' della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-46