Convenzione

Art. 48

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

In vigore dal 11 ago 2004
Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio 1 - L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorità dello Stato di residenza se un cittadino dello Stato d'invio è arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della libertà, nonché della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti e del luogo di detenzione, entro un termine massimo di due giorni dall'adozione delle misure relative. Le Autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della libertà. Le Autorità dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma. 2 - I funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso un cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione in prigione o di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di privazione della libertà, di incontrarlo e mantenere i contatti con lui, di comunicare con lo stesso nella lingua da lui scelta, nonché di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza legale. Il diritto di visitare e di comunicare con il cittadino dello Stato d'invio è accordato ai funzionari consolari, nel termine massimo di 5 giorni successivi al giorno in cui il cittadino è stato arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di privazione della libertà. 3 - I diritti previsti nel presente articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo, e a condizione, che la persona interessata non vi si opponga espressamente.
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Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio (Art. 48 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo