Convenzione
Art. 45
Atti dello stato civile
In vigore dal 11 ago 2004
Atti dello stato civile
1 - I funzionari consolari hanno il diritto di:
a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;
b) celebrare matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;
c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalità delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;
d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.
e) richiedere alle competenti autorità dello stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio.
2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-45