Convenzione

Art. 45

Atti dello stato civile

In vigore dal 11 ago 2004
Atti dello stato civile 1 - I funzionari consolari hanno il diritto di: a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio; b) celebrare matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i nubendi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige; c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la nazionalità delle persone alle quali viene richiesto tale consenso; d) trascrivere o annotare, sulla base di una decisione giudiziaria con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro. e) richiedere alle competenti autorità dello stato di residenza comunicazioni, copie ed estratti di documenti relativi allo stato civile dei cittadini dello Stato d'invio. 2 - Le disposizioni del comma 1 del presente articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-45

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Atti dello stato civile (Art. 45 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo