Convenzione

Art. 42

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

In vigore dal 11 ago 2004
Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali I funzionari consolari possono: a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento da essi formato nei limiti della loro competenza; b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga; c) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza; d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio; e) compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dallo Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato; qualora, per consentire ai cittadini dello Stato d'invio di votare per elezioni o referendum relativi allo stato di invio, vengano istituiti seggi elettorali nei locali dell'ufficio consolare, il funzionario consolare deve informarne ufficialmente le Autorità della Circoscrizione consolare. Seggi elettorali supplementari possono essere istituiti al di fuori dei locali consolari a condizione che le Autorità della Circoscrizione consolare lo consentano.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-42

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Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali (Art. 42 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo