Convenzione
Art. 47
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio
In vigore dal 11 ago 2004
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio
1 - Il funzionario consolare è libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi.
2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-47