Convenzione

Art. 47

Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio

In vigore dal 11 ago 2004
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio 1 - Il funzionario consolare è libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso i medesimi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la stessa libertà di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso gli stessi. 2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quanto possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovano nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-47

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Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo