Convenzione
Art. 50
Decesso e successioni
In vigore dal 11 ago 2004
Decesso e successioni
1 - Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione il decesso è avvenuto informando altresì sull'esistenza di beni ereditari o di un testamento o della circostanza che una persona presente o rappresentata nello Stato di residenza è stata incaricata dell'amministrazione dell'eredità.
2 - Qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di un proprio cittadino, lo richieda, le Autorità competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventano dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione.
3 - Il funzionario consolare dello Stato d'invio può richiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.
4 - Il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un proprio delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3 del presente articolo.
5 - Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla predisposizione dell'inventano.
6 - Se, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:
a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;
b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;
c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;
d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.
7 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia e la destinazione finale, fatta riserva del diritto delle Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-50