Convenzione

Art. 40

Notifica di atti giudiziari

In vigore dal 11 ago 2004
Notifica di atti giudiziari I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra i due Stati o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-40

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