Convenzione
Art. 40
Notifica di atti giudiziari
In vigore dal 11 ago 2004
Notifica di atti giudiziari
I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari e extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra i due Stati o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.
Storico versioni
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