Convenzione

Art. 37

Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

In vigore dal 11 ago 2004
Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi: a) alle Autorità locali competenti nella propria circoscrizione; b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali rilevanti.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-37

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Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo