Convenzione

Art. 32

Assicurazioni contro danni causati a terzi

In vigore dal 11 ago 2004
Assicurazioni contro danni causati a terzi I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di assicurazioni contro danni causati a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-32

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Assicurazioni contro danni causati a terzi (Art. 32 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo