Convenzione

Art. 29

Beni in successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In vigore dal 11 ago 2004
Beni in successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto a: a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione; b)non esigere il pagamento di diritti di successione nè di passaggio di proprietà nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare o della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-29

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Beni in successione di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia (Art. 29 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo