Convenzione
Art. 34
Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica
In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica
1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.
2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica, assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata.
3 - Nell'esercizio delle proprie funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi:
a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;
b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali rilevanti.
4 - I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-34