Convenzione

Art. 35

Rispetto delle prescrizioni amministrative

In vigore dal 11 ago 2004
Rispetto delle prescrizioni amministrative 1 - Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III. 2 - Le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenuti a rilasciare ai funzionari ed agli impiegati consolari nonché ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza, una carta d'identità che indica il loro status di membri dell'Ufficio consolare o di membri delle loro famiglie.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-35

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Rispetto delle prescrizioni amministrative (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo