Convenzione

Art. 38

Registrazione dei cittadini

In vigore dal 11 ago 2004
Registrazione dei cittadini I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare: a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorità dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i propri cittadini residenti nella circoscrizione consolare; b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernino un servizio nazionale.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-38

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Registrazione dei cittadini (Art. 38 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo