Convenzione
Art. 41
Legalizzazione e altri atti
In vigore dal 11 ago 2004
Legalizzazione e altri atti
1. I funzionari consolari hanno diritto di:
a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblici funzionari dello Stato di residenza;
b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare e tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;
c) tradurre e autenticare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purchè le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.
2. Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purchè siano state rispettate le eventuali formalità richieste in materia da detto Stato.
Storico versioni
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