Convenzione

Art. 41

Legalizzazione e altri atti

In vigore dal 11 ago 2004
Legalizzazione e altri atti 1. I funzionari consolari hanno diritto di: a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblici funzionari dello Stato di residenza; b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, certificare e tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio; c) tradurre e autenticare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purchè le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano. 2. Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare, hanno nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purchè siano state rispettate le eventuali formalità richieste in materia da detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-41

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Legalizzazione e altri atti (Art. 41 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo