Convenzione

Art. 33

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

In vigore dal 11 ago 2004
Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità 1 - I funzionari consolari non possono esercitare nello Stato di residenza alcuna attività lucrativa, di carattere professionale o commerciale. 2 - I membri dell'Ufficio consolare diversi dai funzionari consolari, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunità previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni. 3 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 2 del presente articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-33

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Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità (Art. 33 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo