Convenzione

Art. 67

Procedimenti penali

In vigore dal 11 ago 2004
Procedimenti penali Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorità. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando è agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati nel periodo più breve.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-67

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedimenti penali (Art. 67 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo