Convenzione
Art. 72
Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione
In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione
I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-72