Convenzione

Art. 72

Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione

In vigore dal 11 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione I funzionari consolari, in aggiunta alle funzioni indicate nella presente Convenzione, possono svolgere qualsiasi altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza come compatibile con il loro status.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-72

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Esercizio di funzioni consolari non menzionate nella presente Convenzione (Art. 72 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo