Convenzione

Art. 75

Ratifica, durata e denuncia della Convenzione

In vigore dal 11 ago 2004
Ratifica, durata e denuncia della Convenzione 1 - La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'interpretazione di uno o più articoli della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tale modifica, completamento od integrazione questi saranno oggetto di un Protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli. Fatto a Tbilisi il 17 luglio 2002 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, georgiana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Georgia Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;201#art-c-75

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Ratifica, durata e denuncia della Convenzione (Art. 75 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Georgia, fatta a Tbilisi il 17 luglio 2002.) — Testo vigente | Portale Normativo